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Come esercitare il diritto all’obiezione vaccinale

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L’avvocato Saverio Crea, autore dell’articolo, è Mediatore Civile professionista, ai sensi del D.Lgs. 28 del 2010 e del D.M. Ministero della Giustizia 180 del 2010, accreditato presso l’Organismo di Mediazione Pronti a Conciliare S.r.l. e presso l’Organismo di Mediazione della Curia Mercatorum di Treviso. È specializzato in assistenza ai danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e/o da somministrazione di sangue e/o emoderivati (Legge 210/92) e nell’assistenza giudiziaria per tutti i casi di malasanità.

Mentre incalza a Rimini la guerra per aumentare a forza la copertura vaccinale della popolazione, con lauti premi in denaro ai medici pediatri “virtuosi”, che moltiplicano le vendite del “prodotto”, sono numerose le famiglie che mi scrivono ultimamente per avere ragguagli su come manifestare alle autorità sanitarie il dissenso alle vaccinazioni pediatriche per i propri figli.

Premesso che tale pratica è ormai del tutto legittima, in forza della mutata sensibilità collettiva (e legislativa!) nei confronti di tale tematica (leggi qui per i dettagli; anche l’obbligo scolastico può essere tranquillamente assolto dai non vaccinati), eccovi un vademecum per poter esercitare il diritto all’obiezione vaccinale in modo corretto, e senza conseguenze giuridiche di rilievo (a parte una possibile mini-multa, che molte regioni ormai nemmeno applicano o hanno abolito…).

Prima di tutto, è necessario che il dissenso alle vaccinazioni (prima vaccinazione o richiamo) sia scritto (raccomandata con ricevuta di ritorno) e motivato. Quando arriva la comunicazione dell’incontro fissato per le vaccinazioni, potreste rispondere al mittente dichiarando, entrambi i genitori, la volontà di non voler vaccinare i propri figli, per le ragioni che seguono:

1) Mancata allegazione dei foglietti illustrativi (c.d. bugiardini) dei vaccini, oltre che mancata precisa indicazione dei lotti vaccinali completi di tutti i dati identificativi dei farmaci che si intenderebbero utilizzare;

2) Come conseguenza di 1), mancata indicazione precisa dei rischi alla salute e delle comuni reazioni indesiderate legati ai vaccini, e mancata promozione della conoscenza della Legge 210 del 1992 in materia di danno da vaccino, che deve essere obbligatoriamente portata a conoscenza delle famiglie prima della profilassi vaccinali;

3) Impossibilità oggettiva per la ASL di adempiere alla normativa nazionale sulle vaccinazioni obbligatorie, perché sprovvista delle dosi monovalenti degli unici vaccini obbligatori nel nostro Paese, ossia antipolio, antiepatite B antidifterica ed antitetanica;

4) Mancata effettuazione di test preventivi di tipo genetico, immunitario, allergologico e di ricerca di intolleranze alimentari su genitori e bambino, indispensabili per verificare una possibile idiosincrasia ai vaccini dell’organismo del soggetto ricevente (cliccate qui per maggiori informazioni a riguardo);

5) mancata garanzia scritta, da parte della ASL, dell’assoluta innocuità ed assenza di controindicazioni dei lotti vaccinali che si intendono utilizzare.

Ovviamente, non dovete presentarvi all’incontro indicato nella comunicazione della ASL, né firmare alcun modulo o prestampato, ma limitarvi a spedire la vostra lettera raccomandata. Attendete una risposta formale scritta (se vi sarà), e considerate che ogni eventuale minaccia e indebita pressione che potrà esservi rivoltanon può costituire in alcun modo pretesto per un intervento coattivo della autorità sanitaria, poiché tale opzione non è prevista nel nostro ordinamento giuridico.

Non vaccinare i figli é possibile, e senza conseguenze penali sui genitori!

In alcune Regioni ed Enti territoriali ci sono specifiche normative a tutela degli obiettori, ma questa procedura ha valore per tutto il territorio nazionale.

Fino al 1994 gli obiettori potevano essere deferiti al Tribunale dei Minori affinchè venisse affievolita la potestà parentale, per consentire la vaccinazione obbligatoria anche con l’ausilio della forza pubblica. Con il Decreto Legge 273 del 6 Maggio 1994, convertito con Legge 490 del 20 Novembre 1995, é stato stabilito che: “l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori non può essere coercitivamente imposta con intervento della forza pubblica”.

Sono rimaste in vigore le sole sanzioni pecuniarie, in verità piuttosto modeste, per chi non intende dare seguito alle richieste della Amministrazione sanitaria. È possibile inoltre chiedere l’esonero dalle vaccinazioni, ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 del citato Decreto, con certificato del pediatra di base o di medico specialista privatonon sindacabile da parte delle ASL.

Sono previste a livello regionale ulteriori modifiche in melius della normativa statale in Piemonte, nella Provincia autonoma di Trento, nel Veneto, nella Emilia Romagna ed in Toscana.

Sperando di avervi reso un servizio utile, porgo un saluto cordiale, a tutti!
Avv. Saverio Crea

fonte:http://risvegliodiunadea.altervista.org/?p=1697

Note legali della Toscana:

AMMISSIONE ALLE COMUNITÀ INFANTILI - DELIBERA 369 REGIONE TOSCANA 22/05/2006

  La delibera 369 della Regione Toscana consente l’ammissione alla scuola dell’obbligo ed a tutte le comunità infantili anche in assenza di presentazione di certificato vaccinale.

http://www.comilva.org/sites/default/files/DELIBERA%20369.pdf

 

REGIONE TOSCANA. ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22.05.2006 (PUNTO N. 24 ), DELIBERA N .369 DEL 22.05.2006

Regione Toscana. Approvazione delle "Linee di indirizzo per la gestione dei casi di inadempienza all'obbligo vaccinale".
Anche la Toscana si allinea alle altre regioni italiane che hanno legiferato per regolamentare l’obiezione di coscienza alle vaccinazioni attraverso la procedura di dissenso informato.

http://www.comilva.org/sites/default/files/DELIBERA_22mag2006_n369.pdf